STATUTO FONDAZIONE “MARILENA PESARESI ETS”

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Marilena Pesaresi
ETS”.
La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di Ente del
Terzo Settore (in breve ETS) che ne costituisce peculiare segno distintivo e di
tale indicazione dovrà farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle co-
municazioni al pubblico.
L’utilizzo dell’acronimo ETS è subordinato all’iscrizione della Fondazione nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La Fondazione si ispira e applica
i principi del Terzo Settore nell’ambito del
modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo
Settore (D.Lgs.117/2017 e sue modifiche e integrazioni) e dal Codice Civile.

Art. 2 – Scopo, Attività e Finalità

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale
delle seguenti attività di interesse generale:
-Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di
cui alla legge 19 agosto 2016 n.166 e successive modificazioni, o eroga-
zione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di atti-
vità di interesse generale a norma dell’art.5 del D. Lgs. 117/2017,
La Fondazione, nello svolgimento dell’attività di interesse generale, perse-
gue le seguenti finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficienza:
a) a favore dell’Ospedale “Luisa Guidotti situato a Mutoko “Zimbabwe” e
dei suoi assistiti, il quale svolge prevalentemente e direttamente attività nel
settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria;
b) iniziative nel campo dell’assistenza medico-sanitaria anche in altri paesi
in via di sviluppo con particolare attenzione all’Africa, sempre che svolgano
prevalentemente e direttamente attività nel settore dell’assistenza sociale e
socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria;
c) sostenere l’iniziativa denominata “Operazione Cuore”, progetto umanita-
rio di accoglienza in Italia di bambini affetti da particolari patologie cardia che
non operabili a Mutoko, i quali vengono operati e curati oltre ad essere ospitati
presso famiglie di volontari italiani;
d) provvedere all’invio di Aiuti umanitari quali containers di vestiario, generi
alimentari di prima necessità, di farmaci e materiale sanitario;
e) finanziare progetti di solidarietà verso gli orfani accolti nell’Orfanotrofio
della Missione a Mutoko e più in generale verso i bambini bisognosi che af-
feriscono alla Missione (Adozioni a distanza ecc.);
f) sostenere progetti che prevedono la sistemazione e l’ampliamento del re-
parti e delle strutture annesse all’Ospedale ed inviare attrezzature tecniche
e apparecchiature per l’Ospedale;
g) finanziare l’acquisto di farmaci (o protocolli curativi) per limitare la diffu-
sione di pandemie (per la cura/prevenzione AIDS o di altre malattie larga-
mente diffuse in Africa quali malaria) e per curare in loco malattie infettive e non;
h) Inviare Aiuti umanitari volti allo sviluppo della scolarizzazione.
Per realizzare tale scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:
– Attivare campagne di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunica-
zione di massa e commercializzazione di oggetti di modico valore (gadgets,
biglietti di auguri, calendari, abbigliamento, ecc…) esclusivamente in occa-
sione di campagne di sensibilizzazione, per finanziare i progetti diretti
mantenere, sviluppare e migliorare l’attività di ricovero, di ricerca medica, di
sostentamento proprio dell’istituzione e di prevenzione sanitaria per la popo-
lazione locale;
– Contribuire economicamente, sempre nell’ambito dell’attività di beneficien-
za disciplinata dal Codice del Terzo Settore, alla crescita professionale de-
gli operatori (volontari e professionisti) che prestano la loro attività a favore
dell’ospedale;
– Acquisire medicinali, materiale sanitario, attrezzature e quanto necessario
al buon funzionamento dell’ospedale o da destinare ad altre Iniziative nel
campo dell’assistenza medico-sanitaria in altri paesi in via di sviluppo;
– Incaricare operatori sanitari (quali medici, infermieri, personale tecnico ed
amministrativo operante nel comparto sanitario) da impiegare nelle strutture
sostenute dalla Fondazione;
– Assistere i volontari e i missionari che operano nelle strutture sostenute dalla
Fondazione;
– Svolgere attività di sensibilizzazione idonee a far conoscere le lodevoli atti-
vità dell’ospedale;
– Cooperare con altri enti non profit, aziende ed istituzioni pubbliche per pro-
muovere i progetti di cui ai punti precedenti.
Per conseguire tale scopo la Fondazione potrà:
-stipulare e definire accordi, convenzioni e partnerships con soggetti pubbli-
ci e privati nazionali o internazionali, con particolare ma non esclusivo riferi-
mento all’ambito sanitario, scientifico e sociale;
-acquisire e/o gestire sedi operative dotate di adeguate attrezzature, stru-
mentazioni e strutture e dotarsi delle competenze e relazioni adeguate a
svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione di servizi di svilup-
po sanitario e scientifico;
La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui sopra,
purché secondarie e strumentali rispetto all’attività di interesse generale, se-
condo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente. Nei limiti sopra indicati
l’individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al
Consiglio di Amministrazione.
La Fondazione può altresi svolgere attività di raccolta fondi al fine di finan-
ziare le attività di interesse generale ai sensi dell’art.7 del Codice del Terzo
Settore e in conformità alla normativa vigente.

Art. 3 – Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Rimini.
La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:
a) dalla dotazione iniziale;
b) dai contributi volontari;
c) dai beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà delle Fondazio-
ne;
d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
e) da eventuall erogazioni, donazioni e lasciti.
Le entrate della Fondazione sono costituite:
a) dai redditi derivanti dal patrimonio;
b) dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati, per lo
svolgimento di attività aventi finalità sociali;
c)da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
d) dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, an-
che mediante offerte di beni di modico valore.
Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, pro-
venti, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle at-
tività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidar-
stiche e di utilità sociale.
Alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di
gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, la-
voratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi so-
ciali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento indivi-
duale del rapporto.

Art. 5 – Soci

Nella Fondazione sono previste tre categorie di soci:
– Soci Fondatori;
– Soci Ordinari;
-Soci Sostenitori.
I Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla
costituzione della fondazione e che si impegnano a contribuire alla Fonda-
zione. L’Assemblea dei soci fondatori può cooptare, con la qualifica di so-
cio fondatore, coloro che, direttamente o non, intendano contribuire in mo-
do particolarmente rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi
statutari.
I Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta,
subordinatamente alla delibera di ammissione da parte del Consiglio di Am-
ministrazione e che all’atto dell’adesione versano una quota di iscrizione e si
impegnano a versare una quota annuale che sarà annualmente determi-
nata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto stabilito nel “Regola-
mento interno della Fondazione” sia per i Soci Ordinari che per i Soci Fon-
datori.
I Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche e le Istituzioni Pubbli-
che e Private, e chiunque altro ne fa richiesta, subordinatamente alla delibe-
ra di ammissione da parte del Consiglio di Amministrazione che, condividen-
do le iniziative e le finalità della Fondazione, versano contribuzioni in dana-
ro o in natura o effettuano prestazioni d’opera, secondo quanto stabilito nel
Regolamento interno della Fondazione.
Sono comunque riconosciuti come soci sostenitori i soci fondatori.
L’ammissione del socio è fatta con delibera del Consiglio di Amministrazio-
ne su domanda scritta dell’interessato rivolta dallo stesso al Consiglio di
Amministrazione. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata
nel Libro dei Soci.
Il Consiglio deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto
della domanda di ammissione e comunicarla all’interessato.
Questo può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione
di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibererà
sulla domanda non accolta in occasione della successiva convocazione, salvo
che non sia appositamente convocata.
Per ogni socio vige l’obbligo contributivo annuale. La qualifica di socio può
venire meno per i seguenti motivi:
a) per recesso da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello
scadere dell’anno:
b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali
è avvenuta l’ammissione;
c) per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione per accertati
motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del
presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità; a tale scopo il
Consiglio di Amministrazione procederà entro il primo mese di ogni anno
sociale alla revisione della lista dei soci. Tale provvedimento dovrà essere
comunicato al socio il quale, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può
ricorrere all’Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presi-
dente della Fondazione,
d) per ritardato pagamento dei contributi per oltre due esercizi.
Trattandosi di enti e/o persone giuridiche la decadenza può aver luogo an-
che per le seguenti cause:
– estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
– apertura di procedure di liquidazione;
– apertura di procedure concorsuali anche stragiudiziali.
La Fondazione può avvalersi di volontari, anche non soci, nello svolgimento
delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo
non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono
essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente soste-
nute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condi-
zioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine
dovranno presentare richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione con
preavviso di almeno cinque giorni: l’esame avverrà presso la sede dell’ente in
orari d’ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell’orga-
no amministrativo e dell’organo di controllo. Il membro potrà farsi assistere da
un professionista di sua fiducia e non potrà in ogni caso trarre copia dei libri
sociali.

Art. 6 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:
– l’Assemblea Generale e l’Assemblea dei Soci Fondatori:
– Consiglio di Amministrazione;
– Presidente, Il Vicepresidente ed il Presidente Onorario:
– l’Organo di controllo e il Revisore legale del Conti;

Art. 7 – Assemblea del Soci

L’Assemblea del Soci può essere generale, costituita dai Soci Fondatori, dei
Soci Ordinari e dal Soci Sostenitori, e speciale costituita dai soli soci
Fondatori.
Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la
presenza di almeno 1/3 (un terzo) del numero complessivo dei soci; in
seconda convocazione qualunque sia il numero del Soci intervenuti o
rappresentati.
Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti pre-
senti. Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste
inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto. L’Assemblea è convocata
dal Presidente del Consiglio di Amministrazio-
ne, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi mem-
bri, con comunicazione scritta inviata con mezzi idonei ad assicurare la prova
dell’avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) glomi prima di quello fis-
sato per l’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del
giorno, il luogo e l’ora della riunione. Esso può indicare anche il gior-
no e l’ora della seconda convocazione, che deve essere fissata in un
giorno successivo alla prima.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che sono iscritti nel Libro del Soci
da almeno tre mesi e sono in regola con il versamento della
quota.
Ogni partecipante ha un voto. I soci possono farsi rappresentare in As-
semblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all’avvi-
so di convocazione. Ogni socio non può avere più di tre deleghe.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministra-
zione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente, se
nominato, o in alternativa dal Consigliere più anziano di età.
Delle riunioni è redatto apposito verbale firmato da chi presiede l’Assem-
blea e dal segretario. Le riunioni dell’assemblea si possono svolgere con
intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò
alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della
riunione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del ver-
bale, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presen-
ti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
-che sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la
legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione,
constatare e proclamare i risultati della votazione;
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamen-
te gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla
votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di vi-
sionare, ricevere o trasmettere documenti;
-che vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati
a cura della Fondazione, nel quali gli intervenuti potranno afflul-
re, o gli strumenti per realizzare la riunione in videoconferenza nonché le
modalità con cui potervi accedere.

Art. 8 – Assemblea del Soci-Competenze

L’Assemblea generale dei Soci provvede, entro il mese di giugno di ogni an-
no, all’approvazione del Bilancio Consuntivo, della relazione sulla gestione
e del rendiconto dell’attività istituzionale svolta nonché del Bilancio sociale,
ove la redazione di quest’ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna.
L’Assemblea generale del Soci:
-nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione;
-nomina l’Organo di controllo;
-nomina il soggetto Incaricato della Revisione legale dei conti;
-delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi e promuove l’azio-
ne di responsabilità;
-delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo
statuto alla sua competenza.

Art. 9 – Amministrazione

L’amministrazione della Fondazione spetta a un Consiglio composto da un
minimo di cinque fino ad un massimo di sette membri.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente.
Il Vicepresidente se nominato sostituisce il Presidente con pari poteri in ca-
so di sua assenza o impedimento.
In caso di sostituzione del Presidente, gli altri Consiglieri designano a mag-
gioranza il nuovo Presidente, il quale rimarrà in carica per la durata residua
del Consiglio.
Il primo Consiglio è nominato nell’atto costitutivo.
I componenti del Consiglio verranno nominati dall’Assemblea nel seguente
modo:
-fino ad un massimo di tre membri su proposta dei soci Fondatori,
– uno su proposta dei fratelli della Fondatrice, Dott.ssa María Elena Pesare-
si, in caso di loro impedimento, tale componente sarà nominato su propo-
sta della Diocesi di Rimini
– uno su proposta del Direttore dell’Ospedale Luisa Guidotti a Mutoko in
Zimbawe;
– fino a due membri su proposta della Diocesi di Rimini.
La durata della carica è di tre anni e i Consiglieri restano in carica fino all’ap-
provazione del bilancio del terzo anno successivo alla loro nomina e sono
rieleggibili.
In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consi-
glieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dall’Assemblea su proposta
del soggetto che lo ha indicato.
Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Consiglio o da un
soggetto terzo designato dal Presidente.
Le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo
Il rimborso delle spese sostenute nell’ambito degli incarichi o delle funzioni
espletate per conto della Fondazione.

Art. 10 – Presidente Onorario

L’Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può
nominare un Presidente onorario. Il Presidente onorario, la cui carica è a vi-
ta, intrattiene rapporti con le Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed in-
ternazionall, per la migliore conoscenza e l’adeguato sviluppo delle attività
statutarie.

Art. 11 – Amministrazione – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione delle Fondazione è investito dei poteri di or-
dinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione provvede alle attività della Fondazione; il
Consiglio tra l’altro:
a) approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le prio-
rità delle iniziative della Fondazione;
b) approva le linee di indirizzo definite della Presidenza e il piano quinquen-
nale delle attività istituzionali da svolgere e dei progetti da sostenere;
c) approva il bilancio preventivo ed il programma della attività istituzionale
per l’anno successivo e il piano di gestione delle attività e delle strutture
convenzionate;
d) predispone la proposta di bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione
ed il rendiconto annuale dell’attività istituzionale svolta (attività medica, assi-
stenziale, sociale, di raccolta fondi e più in generale di quanto previsto
dall’art.2 del presente statuto), documentando il carattere secondario e stru-
mentale di eventuali attività diverse svolte, predisporrà il bilancio sociale
quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
e) esprime parere sul rendiconto consuntivo delle attività e delle strutture
convenzionate;
f) elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente;
g) vigila e controlla l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fonda-
zione, nonché la conformità dell’impiego dei contributi;
h) approva il “Regolamento Interno della Fondazione”:
i) delibera, previo parere non vincolante dell’Assemblea del Soci, le modifi-
che statutarie;
i) delibera, con decisione motivata, l’ammissione dei nuovi soci e l’eventua-
le esclusione del soci.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato:
a) su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione
dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
b) su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.
La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, median-
te avviso inviato per lettera raccomandata o per fax o per posta elettronica
o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento,
indirizzato al Consiglieri a cura del Presidente.
In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, almeno un giorno pri-
ma della riunione.
In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa validamente co-
stituito qualora partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.
Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di
almeno la maggioranza del Consiglieri compreso il Presidente o, in sua as-
senza, il Vicepresidente.
Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della mag-
gioranza dei presenti.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere con inter-
venuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò
alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
-che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riu-
nione che provvederanno alla formazione e alla sottoscrizione del verbale,
dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
-che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli in-
tervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare a proclamare i
risultati della votazione;
-che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli
eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
-che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo-
tazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visiona-
re, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 12 – Presidente

Il Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappre-
sentano la Fondazione di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione al-
le delibere del Consiglio.
Il Presidente redige:
– le linee di indirizzo;
– la proposta di bilancio preventivo;
– la proposta di programma della attività istituzionale per l’anno successivo;
– la proposta di plano di gestione delle attività e delle strutture convenziona-
te.
Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei
Soci, e ne fissa l’ordine del giorno.

Art. 13 – Organo di Controllo – Revisione legale dei Conti

L’Organo di controllo può essere monocratico o collegiale secondo le deter-
minazioni assunte in sede di nomina.
I componenti dell’Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie
di soggetti di cui all’art.2397, comma secondo, del codice civile.
Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere
posseduti da almeno uno dei componenti.
All’Organo di controllo si applica quanto previsto nell’art.30 del Codice del
Terzo Settore. L’Organo di controllo è nominato dall’ Assemblea del Soci, dura
in carica per un triennio ed è rileggibile.
Nei casi previsti dalla legge l’Assemblea nomina anche un Revisore legale dei
conti ai sensi dell’art 31 del Codice del Terzo Settore. II Revisore legale dei
conti dura in carica tre anni ed è rileggibile.
La carica di Revisore legale dei conti è gratuita, salvo il rimborso delle spe-
se sostenute nell’ambito degli incarichi o funzioni espletate per conto della
Fondazione.

Art. 14 – Esercizio Finanziario – Bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre
di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il
bilancio consuntivo relativo all’anno precedente, redatto in conformità a
quanto previsto dall’art. 13 del Codice del Terzo Settore, da sottoporre
all’Assemblea per la sua approvazione.
L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale
delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di e-
sercizio.
Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione o ne ri-
corrano i presupposti di legge, il Consiglio di Amministrazione, entro i mede-
simi termini previsti per il bilancio di esercizio, predispone il bilancio sociale,
da sottoporre all’Assemblea dei soci per la sua approvazione. Il Consiglio
deve approvare, entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio
preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 15 – Risorse e Rendite

Le rendite e le risorse raccolte dalla Fondazione dovranno essere gestite
per coprire le spese di funzionamento della struttura della Fondazione da
contenere nel minimo indispensabile, e per la realizzazione delle attività pre-
viste per il raggiungimento degli scopi istituzionali cosi come previsti dal pre-
cedente art. 2.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministra-
zione all’unanimità.
Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di uno o più liquida-
tori determinandone I poteri e delibererà in ordine alla destinazione dell’e-
ventuale patrimonio residuo nei limiti di cui all’art. 9 del D.Lgs. 117/2017.
In caso di scioglimento, cessazione o estinzione della Fondazione, il patri-
monio residuo verrà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45
comma 1, D.Lgs.117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge,
ad altri Enti del Terzo Settore che perseguono finalità analoghe secondo le
disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, al-
la Fondazione Italia Sociale.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà ri-
ferimento alle norme del Codice del Terzo Settore, al Codice civile e alle al-
tre leggi vigenti in materia.