STATUTO FONDAZIONE “MARILENA PESARESI” ONLUS

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita la Fondazione denominata “Marilena Pesaresi”, organizzazione non lucrativa di utilità sociale.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve ONLUS) che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima, nel rispetto del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2 – Scopo e Finalità

La Fondazione non ha fine di lucro e persegue esclusivamente le seguenti finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza:

  1. a favore dell’Ospedale “Luisa Guidotti” situato a Mutoko “Zimbabwe” e dei suoi ricoverati, il quale svolge prevalentemente e direttamente attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, così come previsto dall’ art. 10, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 460/1997;
  2. di altre iniziative nel campo dell’assistenza medico-sanitaria anche in altri paesi in via di sviluppo con particolare attenzione all’Africa, sempre che svolgano prevalentemente e direttamente attività nel settore dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, dell’assistenza sanitaria, così come previsto dall’ art. 10, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 460/1997;
  3. sostenere l’iniziativa denominata “Operazione Cuore”, progetto umanitario di accoglienza in Italia di bambini affetti da particolari patologie cardiache non operabili a Mutoko, i quali vengono operati e curati oltre ad essere ospitati presso famiglie di volontari italiani;
  4. provvedere all’invio di Aiuti umanitari quali containers di vestiario, generi alimentari di prima necessità, di farmacie materiale sanitario;
  5. finanziare progetti di solidarietà verso gli orfani accolti nell’Orfanotrofio della Missione a Mutoko (Adozioni a distanza ecc…);
  6. sostenere progetti che prevedono la sistemazione e l’ampliamento dei reparti e delle strutture annesse all’Ospedale ed inviare attrezzature tecniche e apparecchiature per l’Ospedale;
  7. finanziare l’acquisto di farmaci (o protocolli curativi) per limitare la diffusione di pandemie (per la cura/prevenzione AIDS o di altre malattie largamente diffuse in Africa quali malaria);
  8. inviare Aiuti umanitari volti allo sviluppo della scolarizzazione;

Per realizzare tale scopo la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

  • Attivare campagne di raccolta fondi anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa e commercializzazione di oggetti di modico valore (gadgets, biglietti di auguri, calendari, abbigliamento, ecc…) esclusivamente in occasione di campagne di sensibilizzazione, per finanziare i progetti diretti a mantenere, sviluppare e migliorare l’attività di ricovero, di ricerca medica, di sostentamento proprio dell’istituzione e di prevenzione sanitaria per la popolazione locale;
  • Contribuire economicamente, sempre nell’ambito dell’attività di beneficienza disciplinata dal DL 460/97, alla crescita professionale degli operatori (volontari e professionisti) che prestano la loro attività a favore dell’ospedale;
  • Acquisire medicinali, materiale sanitario, attrezzature e quanto necessario al buon funzionamento dell’ospedale o da destinare ad altre iniziative nel campo dell’assistenza medico-sanitaria in altri paesi in via di sviluppo;
  • Incaricare operatori sanitari (quali medici, infermieri, personale tecnico ed amministrativo operante nel comparto sanitario) da impiegare nelle strutture sostenute dalla Fondazione;
  • Assistere i volontari e i missionari che operano nelle strutture sostenute dalla Fondazione;
  • Svolgere attività di sensibilizzazione idonee a far conoscere le lodevoli attività dell’ospedale;
  • Cooperare con altri enti non profit, aziende ed istituzioni pubbliche per promuovere i progetti di cui ai punti precedenti;

Per conseguire tale scopo la Fondazione potrà:

  1. stipulare e definire accordi, convenzioni e partnerships con soggetti pubblici e privati nazionali o internazionali, con particolare ma non esclusivo riferimento all’ambito sanitario, scientifico e sociale;
  2. acquisire e/o gestire sedi operative dotate di adeguate attrezzature, strumentazioni e strutture e dotarsi delle competenze e relazioni adeguate a svolgere le funzioni di governo, gestione ed erogazione di servizi di sviluppo sanitario e scientifico;
  3. realizzare ogni altra attività ritenuta necessaria al perseguimento dell’oggetto sociale. L’Associazione potrà inoltre, in via secondaria ed occasionale, svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività accessorie per natura a quelle statutarie in quanto ad esso integrative purché nei limiti consentiti dalla legge.

E’ fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle previste all’art.10 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 3 – Sede e Durata

La Fondazione ha sede in Rimini.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. dalla dotazione iniziale;
  2. dai contributi volontari;
  3. dai beni mobili ed immobili, che diventeranno di proprietà della Fondazione;
  4. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  5. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate della Fondazione sono costituite:

  1. dai redditi derivanti dal patrimonio;
  2. dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche o da privati, per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali;
  3. da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale;
  4. dai fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lett. d) comma 1 dell’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Per la Fondazione vi è quindi:

  • – il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • – l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 5 – Soci

La Fondazione è costituita da 3 categorie di soci:

  • Soci Fondatori;
  • Soci Ordinari;
  • Soci Sostenitori;

I Soci Fondatori sono le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla costituzione della fondazione e che si impegnano a contribuire alla Fondazione. L’Assemblea dei soci fondatori può cooptare, con la qualifica di socio fondatore, coloro che, direttamente o non, intendano contribuire in modo rilevante e continuativo al raggiungimento degli scopi statutari.

I Soci Ordinari sono le persone fisiche e giuridiche che ne fanno richiesta, subordinatamente alla delibera di ammissione non sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione e che all’atto dell’adesione versano una quota di iscrizione e si impegnano a versare una quota annuale che sarà annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione nel “Regolamento interno della Fondazione” sia per i Soci Ordinari che peri Soci Fondatori.

I Soci Sostenitori sono le persone fisiche e giuridiche e le Istituzioni Pubbliche e Private, e chiunque altro, che, condividendo le iniziative e le finalità della Fondazione, versa contribuzioni in danaro o in natura. Sono comunque riconosciuti come soci sostenitori i soci fondatori.

Art. 6 – Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

  •  l’Assemblea Generale e l’Assemblea dei Soci Fondatori;
  •  il Consiglio di Amministrazione;
  •  il Presidente, il Vicepresidente ed il Presidente Onorario;
  •  il Revisore dei Conti;

Art. 7 – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci può essere generale, costituita dai Soci Fondatori, dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori, e speciale dei soli soci Fondatori. Le Assemblee sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 del numero complessivo dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati. Le delibere sono valide se approvate dalla maggioranza dei votanti presenti.

Art. 8 – Assemblea dei Soci – Competenze

L’Assemblea generale dei Soci provvede, entro il mese di. giugno di ogni anno, all’approvazione del Bilancio Consuntivo, della relazione sulla gestione e del rendiconto dell’attività istituzionale svolta.

L’Assemblea dei Soci Fondatori provvede alla nomina di 1 dei membri dei Consiglio di Amministrazione ed alla nomina del Revisore dei Conti.

Art. 9 – Amministrazione

L’amministrazione della Fondazione spetta a un Consiglio composto da cinque membri.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente. Il Vicepresidente se nominato sostituisce il Presidente con pari poteri in caso sua di assenza o impedimento.

In caso di sostituzione del Presidente, gli altri Consiglieri designano a maggioranza il nuovo Presidente, il quale rimarrà in carica per la durata residua dei Consiglio. Il primo Consiglio è nominato nell’atto costitutivo.

I componenti del Consiglio verranno nominati nel seguente modo:

  • n. 1 nominato dai soci Fondatori;
  • n. 1 nominato dal Presidente Onorario dott.ssa Maria Elena Pesaresi od in sua vece dal dott. Antonio Pesaresi; in caso di loro impedimento, tale componente sarà nominato dalla Diocesi di Rimini;
  • n. 1 nominato dalla “Associazione VERSO MUTOKO Onlus”;
  • n. 2 nominati dalla Diocesi di Rimini.

La durata della carica è di cinque anni, ed i Consiglieri sono sempre rieleggibili.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più Consiglieri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato.

Le funzioni di Segretario sono svolte da un membro del Consiglio o da un soggetto terzo designato dai Presidente.

Le cariche di membri del Consiglio di Amministrazione sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’ambito degli incarichi o delle funzioni espletate per conto della Fondazione.

Art. 10 – Presidente Onorario

La carica di Presidente Onorario spetta alla dott.ssa Maria Elena Pesaresi. Il presidente onorario, la cui carica è a vita, intrattiene rapporti con le Autorità, istituzioni ed organismi nazionali ed internazionali, per la migliore conoscenza e l’adeguato sviluppo delle attività statutarie.

Art. 11 – Amministrazione – competenze

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. II Consiglio di Amministrazione provvederà alle attività della Fondazione; il Consiglio tra l’altro:

  1. approverà le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
  2. approverà le linee di indirizzo definite dalla Presidenza e il piano quinquennale delle attività istituzionali da svolgere e dei progetti da sostenere;
  3. approverà il bilancio preventivo ed il programma della attività istituzionale per l’anno successivo e il piano di gestione delle attività e delle strutture convenzionate;
  4. predisporrà la proposta di bilancio consuntivo, la relazione sulla gestione ed il rendiconto annuale dell’attività istituzionale svolta (attività medica, assistenziale, sociale, di raccolta fondi e più in generale di quanto previsto dall’art.2 del presente statuto);
  5. esprimerà parere sul rendiconto consuntivo delle attività e delle strutture convenzionate;
  6. eleggerà nel proprio seno un Presidente ed un Vicepresidente;
  7. vigilerà e controllerà l’esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché, la conformità dell’impiego dei contributi;
  8. approverà il “Regolamento Interno della Fondazione”;
  9. procederà, previo parere non vincolante dell’Assemblea dei Soci, alle modifiche statutarie;
  10. deliberà, con decisione motivata, l’ammissione dei nuovi soci.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato:

  1. su iniziativa del Presidente ed almeno due volte l’anno, in occasione dell’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  2. su richiesta motivata di almeno tre membri del medesimo.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, mediante invito per lettera raccomandata o per fax o per posta elettronica, con conferma di avvenuta ricezione, indirizzato ai Consiglieri a cura della presidenza. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta, almeno un giorno prima della riunione, mediante invio per posta elettronica o sms al numero di telefono portatile comunicato dal Consigliere.

In mancanza di formale convocazione, il Consiglio si reputa validamente costituito qualora partecipino tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti.

Art. 12 – Presidente

II Presidente, ed il Vicepresidente in sua assenza o impedimento, rappresentano l’ente di fronte a terzi o in giudizio e danno esecuzione alle delibere del Consiglio.

Il Presidente redige:

  • – le linee di indirizzo;
  • – la proposta di bilancio preventivo;
  • – la proposta di programma della attività istituzionale per l’anno successivo;
  • – la proposta di piano di gestione delle attività e delle strutture convenzionate.

Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e le Assemblee dei Soci, e ne fissa l’ordine del giorno.

Art. 13 – Revisore dei Conti

II Revisore dei conti, al quale sono demandati i controlli di cui all’art. 2409 bis del Codice Civile quando applicabile alla Fondazione, è scelto tra gli iscritti all’Albo dei revisori dei conti.

Il Revisore dei conti, nominato dall’ Assemblea dei Soci Fondatori, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile.

L’incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

Il Revisore dei conti cura la tenuta del libro dei controlli del Revisore dei conti, partecipa di diritto alle adunanze del Consiglio di Amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verifica la regolare tenuta della contabilità della Fondazione ed i relativi libri, esprime parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

La carica di Revisore dei conti è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’ambito degli incarichi o funzioni espletate per conto della Fondazione.

Art. 14 – Bilancio

L’esercizio finanziario ha inizio il primo di gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo relativo all’anno precedente.

II Consiglio deve approvare, entro 30 novembre(o 31 dicembre) di ogni anno, il bilancio preventivo relativo all’anno successivo.

Art. 15 – Risorse e Rendite

Le rendite e le risorse raccolte dalla Fondazione dovranno essere gestite per coprire le spese di funzionamento della struttura della Fondazione da contenere nel minimo indispensabile, e per la realizzazione delle attività previste per il raggiungimento degli scopi istituzionali così come previsti dal precedente art. 2.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento della Fondazione è deliberato dal Consiglio di Amministrazione all’unanimità, il quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, sentito l’organismo di controllo, in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio ad altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in analogo settore, e che perseguono le analoghe finalità della Fondazione, o a fini di pubblica utilità nel rispetto del dispositivo di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 17 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, si farà riferimento alle norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.